Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale non docente e studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).
Il numero di componenti che ne fanno parte cambia secondo il numero degli alunni iscritti (14 componenti per le scuole con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per le scuole con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)
I rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono eletti dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
IL CDI VIENE ELETTO IN PRIMA BATTUTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA O NELLE SUCCESSIVE VOTAZIONI A MAGGIORANZA RELATIVA. LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO È INCARNATA DA UN COMPONENTE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI, QUESTI DELEGA LE FUNZIONI DI SEGRETERIA AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO STESSO.
IL CONSIGLIO DURA IN CARICA PER TRE ANNI SCOLASTICI. COLORO CHE NEL CORSO DEL TRIENNIO PERDONO I REQUISITI PER ESSERE ELETTI IN CONSIGLIO VENGONO SOSTITUITI DAI PRIMI DEI NON ELETTI NELLE RISPETTIVE LISTE.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO È L’ORGANO CHE GESTISCE LA SCUOLA SOTTO L’ASPETTO ORGANIZZATIVO GENERALE ED ECONOMICO SVOLGENDO FONDAMENTALI FUNZIONI DELIBERATIVE O DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA E CONSULTIVA.